Riforma dei piccoli pacchi: oltre i 3 €, una nuova logica doganale

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L'abolizione della regola de minimis viene troppo spesso considerata come l'introduzione di un dazio forfettario di 3 € sui piccoli pacchi importati. Tuttavia, questa misura transitoria non è che la parte visibile di una riforma più ampia, che prepara la nuova organizzazione dei controlli doganali basata su dati relativi ai prodotti più affidabili, una migliore tracciabilità e una crescente automazione.

Per molto tempo, i piccoli pacchi provenienti dall’altra parte del mondo hanno goduto di uno status discreto ma vantaggioso: se il loro valore era inferiore a 150 €, attraversavano la frontiera dell’Unione europea senza dazi doganali. Un’esenzione concepita in un’epoca in cui tali flussi erano ancora gestibili.

Questo mondo non è scomparso del tutto, ma sta vivendo le sue ultime ore.

E, soprattutto, non bisogna fraintendere cosa sta cambiando: la fine di questa esenzione non consiste solo nell’aggiungere 3 € su alcune spedizioni. Essa ridefinisce il modo in cui l’e-commerce transfrontaliero viene tassato, descritto, controllato e, in definitiva, regolamentato dall’Unione.

Due misure che non vanno confuse

Il primo punto da tenere presente è semplice, ma fondamentale: in realtà si tratta di due dispositivi distinti, spesso confusi nelle comunicazioni dei media.

Da un lato, c’è il dazio doganale forfettario temporaneo di 3 €. Dal 1° luglio 2026, si applica alle vendite a distanza di beni importati nell’Unione europea, quando il valore della spedizione non supera i 150 €. Sostituisce, in via transitoria, l’esenzione dai dazi doganali di cui beneficiavano finora tali spedizioni. Salvo proroga, dovrebbe rimanere in vigore fino al 1° luglio 2028.

D'altra parte, c'è la tassa di gestione doganale, comunemente chiamata “handling fee”. Si tratta di una misura a sé stante, destinata a coprire i costi di gestione e controllo da parte delle autorità doganali. L'importo e le modalità devono ancora essere precisati e la sua entrata in vigore è prevista entro la fine dell'anno.

Questa distinzione può sembrare di natura tecnica, ma è determinante: le due misure non hanno né la stessa finalità né lo stesso calendario.

Perché proprio adesso?

La risposta sta innanzitutto in una cifra: i volumi. Secondo la Commissione europea, nel 2025 sono stati spediti direttamente da paesi terzi ai consumatori dell’Unione circa 5,9 miliardi di articoli di modesto valore. Non si tratta più di un flusso marginale.

Vengono addotte tre motivazioni: la concorrenza leale, la sicurezza dei prodotti e l’effettiva capacità di controllo da parte delle dogane. Finora, i pacchi di modesto valore sfuggivano ai dazi, mentre le importazioni all’ingrosso dei dettaglianti europei erano soggette a tali dazi. A ciò si aggiunge una questione di conformità, con un elevato livello di non conformità riscontrato durante i controlli mirati, sia da parte delle dogane che di amministrazioni come la DGCCRF.

La questione non è quindi solo fiscale, ma anche normativa.

E, in pratica, come funziona?

A questo punto è necessario fare una precisazione che cambia tutto. La tariffa di 3 € non deve essere intesa come un semplice “3 € per pacco” nel senso comune del termine, come invece spesso si sente dire. La regola si applica per categoria di articolo dichiarata, ovvero per gruppo di merci che condividono la stessa classificazione tariffaria, la stessa descrizione e, se del caso, la stessa origine.

L’esempio fornito dal Consiglio è eloquente: una spedizione contenente una camicetta di seta e due camicette di lana rientra in due sottovoci tariffarie distinte. Contiene quindi due categorie di articoli ai fini doganali e comporta il pagamento di 6 € di dazi anziché 3 €.

Un altro aspetto spesso frainteso è chi deve pagare. Il soggetto obbligato è, in linea di principio, il dichiarante: venditore, importatore, operatore IOSS o rappresentante indiretto. Il consumatore dovrebbe essere coinvolto solo in casi eccezionali. In pratica, però, il consumatore non potrà necessariamente evitarlo: tale costo sarà infatti quasi sempre incorporato nel prezzo di vendita o nelle spese di spedizione.

La difficoltà pratica: i dati di produzione

Questo è probabilmente l’aspetto più importante per gli operatori. Il forfait di 3 € sembra semplice. In realtà, deve basarsi su dati doganali corretti: descrizione precisa, classificazione tariffaria affidabile e informazioni coerenti tra venditore, piattaforma, vettore e dichiarante.

A partire dal 1° novembre 2026, questa logica diventerà ancora più evidente con l’obbligo di dichiarare gli identificativi dei prodotti. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la tracciabilità e consentire alle autorità di individuare con maggiore precisione le merci non conformi, vietate o soggette a restrizioni.

Per le aziende, una descrizione generica del tipo “accessorio”, “articolo di moda” o “regalo” non sarà più sufficiente. I dati dovranno circolare correttamente sin dall’inizio della vendita.

Quello che viene dopo

Il calendario è stato definito. A partire dal 1° luglio 2026, alle spedizioni interessate si applicherà la tariffa forfettaria di 3 €. A partire dal 1° novembre 2026, i codici identificativi dei prodotti diventeranno obbligatori. Entro il 1° luglio 2028, il futuro EU Customs Data Hub dovrà consentire di abbandonare la tariffa forfettaria transitoria per applicare i dazi doganali normali in base alla classificazione effettiva delle merci.

Non si tratta quindi di un punto di arrivo. È una tappa intermedia, in attesa di un sistema doganale più digitalizzato e più esigente in termini di qualità delle informazioni dichiarate.

Il vero punto è: prepararsi, non subire

In fondo, la sfida per gli operatori dell’e-commerce non è tanto l’importo del forfait quanto il meccanismo che esso comporta.

Perché la logica del 2028 è chiara: basta con il trattamento semplificato basato su una franchigia di modesto valore, spazio a una classificazione tariffaria reale, spedizione per spedizione, articolo per articolo. Ciò presuppone un proprio sistema di riferimento dei prodotti, una padronanza dei codici doganali e una solida catena dichiarativa.

Chi continua a considerare la dichiarazione doganale come una formalità dell’ultimo minuto sarà più esposto domani rispetto a oggi. Perché? Perché più il controllo diventa automatico, più le imprecisioni vengono alla luce rapidamente.

In conclusione

L’idea alla base di questa misura è semplice: l’Unione europea non si limita a far pagare i piccoli pacchi, ma li inserisce in un sistema doganale completo.

Il forfait di 3 € è solo il primo passo. La vera trasformazione riguarda i dati sui prodotti e quelli doganali. Premiare gli operatori che avranno anticipato, strutturato e reso più affidabili i propri flussi.

A cura di: Jean-Marc Vandenbussche, consulente doganale, MyTower

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