Prodotti riciclati e rigenerati: due vite, due origini doganali?

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Riciclare, riutilizzare, rigenerare: l’economia circolare sta rivoluzionando non solo le catene di produzione, ma anche le norme doganali. Infatti, quando un prodotto inizia una seconda vita, occorre porsi una domanda: mantiene la sua origine o può acquisirne una nuova? Il recente studio dell’OMD e l’evoluzione di alcuni accordi commerciali, come quello tra l’Unione europea e il Messico, dimostrano che la questione non è più puramente teorica. Per le imprese, diventa una vera e propria sfida in termini di qualificazione, prova e, soprattutto, come sempre, di tracciabilità.

Alla fine di luglio, l’Organizzazione mondiale delle dogane ha dedicato proprio a questa questione uno studio intitolato: «Study on the Origin Determination of Remanufactured and Recycled Goods».

Questo argomento giunge proprio al momento giusto, poiché sono sempre più numerose le aziende che riparano, recuperano, riciclano o rigenerano i prodotti, mentre le norme di origine sono state, per lo più, concepite per catene di produzione molto più convenzionali

E anche i testi stanno iniziando a integrare queste nuove opzioni.

La revisione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Messico, firmato nel maggio 2026, ne è un buon esempio. Esso contiene una disposizione specifica sui prodotti rigenerati e precisa, nelle norme di origine, che gli articoli usati raccolti in una delle parti e destinati esclusivamente al recupero di materie prime, comprese le materie prime così recuperate, possono essere considerati interamente ottenuti

Non si tratta di una rivoluzione totale: il precedente accordo UE-Messico riconosceva già alcuni articoli usati e rifiuti come interamente ottenuti. Tuttavia, la nuova formulazione utilizzata nell’accordo illustra bene il modo in cui gli accordi commerciali stanno iniziando a integrare in modo più esplicito le realtà del riciclaggio e della rigenerazione

Tuttavia, una seconda vita non implica automaticamente una nuova origine. Lo stesso accordo UE-Messico lo ricorda, del resto, a modo suo: la semplice smontatura di un prodotto in parti o componenti rientra tra le operazioni considerate insufficienti per conferire l’origine. Ed è proprio qui che l’argomento diventa interessante. E si complica.

A partire da quale momento un prodotto riciclato o rigenerato cessa di avere l’origine della sua prima vita per acquisirne una nuova? La domanda può sembrare teorica. Ma non lo è. L’origine è rilevante nell’applicazione delle preferenze tariffarie, ma anche, quando si ragiona in termini di origine non preferenziale, nei dazi antidumping, nelle restrizioni commerciali, nelle quote, nei divieti o in alcune sanzioni. E quando un prodotto è fabbricato a partire da componenti usati, che hanno transitato in diversi paesi, la risposta diventa molto meno ovvia.

Riciclaggio e rigenerazione: una distinzione fondamentale

Il primo punto da tenere presente è che occorre distinguere tra prodotto riciclato e prodotto rigenerato, poiché non presentano esattamente le stesse difficoltà. Per i prodotti riciclati, la normativa doganale fornisce già alcune risposte. I rifiuti, i detriti o gli articoli fuori uso che possono servire solo al recupero di materie prime possono, a determinate condizioni, essere considerati “interamente ottenuti” nel paese in questione

È un ragionamento piuttosto logico: il vecchio prodotto ha perso la sua funzione iniziale. Diventa un materiale destinato a entrare in un nuovo ciclo produttivo. La rigenerazione è diversa perché, in questo caso, i componenti recuperati spesso mantengono la loro funzione. Un motore rimane un motore, una scheda madre rimane una scheda madre, un componente meccanico può essere controllato, riparato e poi riutilizzato in un nuovo prodotto. Ed è proprio questa continuità a complicare la questione della provenienza.

Il rompicapo dei componenti recuperati

Un esempio vale spesso più di un lungo discorso: una macchina prodotta in Cina, utilizzata per diversi anni in Germania, viene poi smontata in Francia. Alcuni dei suoi componenti vengono recuperati, controllati e integrati in una nuova macchina rigenerata in Francia.

Quale origine attribuire a questa nuova macchina? A prima vista, il problema sembra quasi irrisolvibile. Può contenere decine di componenti provenienti da paesi diversi. Alcuni potrebbero essere stati sostituiti nel corso della vita utile della macchina e, dopo diversi anni di utilizzo e manutenzione, l’origine storica di ciascun pezzo non è più necessariamente documentata.

Tuttavia, il fatto che l’origine sia sconosciuta non significa automaticamente che sia impossibile determinare l’origine del prodotto finito. Ed è proprio qui che le norme europee assumono particolare rilevanza.

Lo smontaggio non crea automaticamente un nuovo punto di origine

Il semplice fatto di smontare una macchina in un paese non è sufficiente per attribuirle l’origine di quel paese. Nell’ambito dell’origine non preferenziale secondo la normativa europea, il principio rimane quello dell’ultima trasformazione sostanziale. È quindi necessario che sia stata effettuata un’operazione sufficientemente significativa per poter attribuire una nuova origine al prodotto. Il semplice smontaggio, di per sé, non soddisfa questa regola

Ma ciò non significa che i componenti recuperati non rientrino nel ragionamento originario. Per alcuni prodotti, in particolare quelli del capitolo 84, le norme europee prevedono una soluzione specifica: i componenti recuperati durante lo smantellamento possono, a determinate condizioni, essere considerati originari del paese in cui sono stati recuperati, salvo prova contraria

Ed è qui che la cosa si fa interessante: non è la macchina usata nel suo insieme a cambiare provenienza perché è stata smontata. Sono i componenti recuperati che possono poi diventare le “materie prime” utilizzate nella fabbricazione del prodotto rigenerato. A questo punto, il ragionamento cambia completamente.

Bisogna ripartire dal prodotto finito

La domanda giusta non è quindi più quella di sapere quale fosse l’origine di ciascuno dei componenti, ma di considerare cosa si ottiene al termine del processo di rigenerazione, quale sia la sua classificazione tariffaria e, soprattutto, quale norma di origine si applichi a tale codice tariffario

È questa regola che consentirà di stabilire se le operazioni effettuate siano sufficienti per attribuire un’origine al nuovo prodotto. E a seconda della regola applicabile, la mancanza di informazioni su determinati componenti avrà conseguenze del tutto diverse.

Un’origine sconosciuta non è sempre un ostacolo

Prendiamo il caso di una regola basata su una modifica della voce tariffaria. In questa situazione, conoscere con precisione il paese di origine di ciascun componente non è sempre indispensabile.

Un componente di origine sconosciuta può, per prudenza, essere considerato non originario del paese in cui viene effettuata la rigenerazione. È quindi sufficiente verificare se la sua classificazione tariffaria consenta comunque di rispettare la norma prevista per il prodotto finito. La stessa logica vale per alcune norme basate sul valore.

L’azienda non ha necessariamente bisogno di ricostruire l’intera storia geografica di ogni componente se è in grado di dimostrare, ad esempio, la quota di valore effettivamente creata durante il processo di rigenerazione. In altre parole, la perdita della provenienza storica di un pezzo non è necessariamente fatale. Tutto dipende dalla norma che deve essere rispettata.

Quando la mancanza di tracciabilità diventa davvero un problema

La situazione diventa molto più complessa quando la regola residuale si basa sulla maggior parte del valore delle materie prime utilizzate. In questo caso, occorre poter attribuire un valore ai diversi componenti e sapere a quali paesi ricondurli. Ed è qui che una colonna “origine sconosciuta” diventa un vero problema.

Se una parte significativa del valore del prodotto deriva da componenti di cui non è stata conservata l’origine, può diventare impossibile determinare giuridicamente quale paese rappresenti la maggior parte del valore dei materiali. Il vero problema della rigenerazione non è quindi necessariamente la presenza di componenti di origini diverse, bensì la progressiva perdita delle informazioni doganali relative a tali componenti.

Il vero tema: la tracciabilità

Questo è probabilmente uno degli insegnamenti principali per le aziende che sviluppano modelli circolari. Per molto tempo, i sistemi di tracciabilità sono stati concepiti soprattutto per monitorare il codice di un componente, il suo fornitore, il numero di serie, la data di produzione, gli interventi di manutenzione o lo stato tecnico

Ma quando un articolo entra in un secondo, o addirittura in un terzo ciclo di produzione, altre informazioni possono tornare ad essere fondamentali. Tra queste: la sua classificazione tariffaria, la sua origine nota o presunta, il suo valore o ancora le operazioni a cui è stato sottoposto.

Infatti, un dato che non è stato conservato durante il primo ciclo di vita del prodotto può risultare estremamente difficile da ricostruire cinque, dieci o quindici anni dopo.

Eppure proprio questo dato potrebbe essere proprio quello di cui l’azienda avrà bisogno per dimostrare l’origine del prodotto rigenerato. In un’economia circolare, la tracciabilità doganale non riguarda quindi più solo il momento dell’importazione, ma potrebbe dover accompagnare il prodotto per tutta la sua vita utile.

"Remanufacturer" non significa necessariamente trasformare in modo sostanziale

Rimane infine una questione fondamentale: il processo di rigenerazione in sé è sufficientemente significativo da creare una nuova origine? Anche in questo caso, la risposta non è scontata.

Il confronto internazionale mostra che alcune amministrazioni, in particolare negli Stati Uniti, possono ritenere che un processo di rigenerazione, anche relativamente importante, non costituisca necessariamente una trasformazione sostanziale sufficiente a conferire una nuova origine al prodotto

Al contrario, un vero e proprio processo di riciclaggio, in cui i rifiuti o i prodotti fuori uso vengono trasformati in un nuovo materiale e poi, eventualmente, in un nuovo prodotto, si presta maggiormente alla creazione di una nuova origine.

Il confine dipende quindi meno dal vocabolario utilizzato – riciclaggio, ricondizionamento, rigenerazione – che dalla realtà delle operazioni industriali effettuate

In conclusione

L’economia circolare si basa su un’idea semplice: prolungare la vita utile dei prodotti, dei componenti e dei materiali. Le norme di origine, invece, sono state storicamente concepite secondo uno schema molto più lineare: i materiali entrano in uno stabilimento, ne esce un prodotto e la sua origine viene determinata in base a tale processo di fabbricazione.

La rigenerazione stravolge questa logica. Lo stesso componente può ora essere prodotto in un primo Paese, integrato in una macchina in un secondo, utilizzato in un terzo, smontato in un quarto e infine riutilizzato in un nuovo prodotto.

In questo contesto, limitarsi a chiedere “dove è stato fabbricato questo prodotto?” non è sempre più sufficiente. La domanda diventa piuttosto: una seconda vita può conferire una nuova origine doganale? E la risposta è sì, è possibile, ma non avviene automaticamente

Tutto dipende dal livello di trasformazione raggiunto, dalla classificazione tariffaria del prodotto ottenuto, dalla norma di origine applicabile e, soprattutto, dalla capacità dell’azienda di documentare le materie prime e i componenti che riutilizza.

Come spesso accade in ambito doganale, la questione sembra a prima vista di natura giuridica, ma senza un’economia sempre più circolare diventa soprattutto una questione di dati e tracciabilità.

A cura di: Jean-Marc Vandenbussche, consulente doganale, MyTower

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