
I termini “dogana” e “rivoluzione” non vengono spesso associati. Eppure è proprio questo il termine più appropriato per descrivere la nuova versione del carnet ATA, la cui transizione digitale avrà inizio il 1° giugno 2026.
Eppure, questa notizia è passata relativamente inosservata.
Prima di parlare della sua versione digitale, ricordiamo brevemente a cosa serve il carnet ATA. Spesso presentato come LA semplificazione dei regimi temporanei, consente l’ammissione temporanea di merci nei paesi che hanno ratificato la convenzione ATA. Si tratta quindi di una soluzione particolarmente pratica per far circolare temporaneamente merci nell’ambito, ad esempio, di una fiera, di un’esposizione o di una dimostrazione, senza il pagamento di dazi e tasse, a condizione, ovviamente, che tali merci vengano riesportate entro i termini e alle condizioni previsti.
E così, dopo oltre 60 anni di onorato servizio – la convenzione ATA è entrata in vigore nel 1963 – il carnet ATA intraprende una nuova vita digitale con l’arrivo dell’eATA. Ed è proprio quella piccola lettera a cambiare tutto.
Attenzione però: il carnet ATA non viene abolito come strumento doganale. La sua funzione rimane la stessa. Ciò che cambia sono il suo formato, le modalità di presentazione alle autorità doganali e la sua circolazione tra i diversi soggetti coinvolti.
Oggi, il carnet ATA è:
· la richiesta online dei dati del libretto;
· il ritiro di un libretto in formato cartaceo, con i fogli necessari per ogni passaggio in dogana;
· l’apposizione del visto sul libretto all’entrata e all’uscita da parte delle autorità doganali competenti;
· e tutto ciò che ciò comporta in termini di rischio di smarrimento, tempi di rilascio del visto, spedizione del documento o gestione amministrativa.
Domani, con l’eATA, sarà:
- Creazione e richiesta del libretto online
- E… questo è tutto
Avrete sicuramente notato che si tratta di un’esagerazione: ovviamente non si tratterà di eliminare ogni formalità doganale. Il carnet ATA rimarrà un documento doganale che disciplina le operazioni di ammissione temporanea, esportazione temporanea, reimportazione, riesportazione o transito. D’altra parte, gran parte degli oneri legati al suo utilizzo scomparirà. Il carnet ATA rappresenta già di per sé una semplificazione di un regime doganale; se si semplifica ulteriormente questa semplificazione, come non approvarla?
La dematerializzazione è diventata quasi sistematica quando si parla di procedure doganali o, più in generale, amministrative. L’unico problema è che, a volte, invece di semplificare le fasi e quindi la gestione, gli operatori si ritrovano in un labirinto di processi informatici laddove, in precedenza, si trovavano in un labirinto di documenti cartacei. Alla fine, la semplificazione attesa non sempre si concretizza.
Nel caso in questione, non sembra essere così. Infatti, il carnet ATA è, per sua stessa natura, un documento che comporta numerosi vincoli: deve essere presentato alle autorità doganali ad ogni passaggio di frontiera e deve accompagnare la merce per tutto il percorso.
In questa nuova versione, la digitalizzazione è totale, poiché si parla di app mobile, interfaccia web e codice QR. In pratica, una volta creato il registro, si continua a parlare di registro per convenzione, ma in realtà si tratta di un insieme di dati digitali. Questo potrà essere trasmesso e condiviso con i soggetti coinvolti, in particolare broker, vettori e autorità doganali. Le operazioni saranno poi gestite e aggiornate tramite processi digitali.
Primo vantaggio: viene meno il rischio di smarrimento o danneggiamento del documento cartaceo, poiché il taccuino non è più un fascio di fogli, ma un messaggio digitale.
Secondo vantaggio: le trasmissioni dovrebbero risultare più semplici, più veloci, sicure e (aspetto non trascurabile) gratuite.
Tale modifica entrerà in vigore a partire dal 1° giugno 2026. A partire da tale data, l’introduzione dell’eATA riguarderà un primo gruppo di paesi composto dai 27 Stati membri dell’Unione europea, dalla Svizzera, dalla Norvegia e dal Regno Unito. Anche le operazioni relative ad alcuni DROM-COM dovranno essere oggetto di particolare attenzione, secondo le modalità applicabili.
È previsto un periodo transitorio fino alla fine del 2027 per gli altri paesi che hanno aderito alla convenzione ATA. Durante tale periodo, i due sistemi, ATA cartaceo ed eATA, potranno coesistere a seconda dei paesi di destinazione e degli itinerari interessati.
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